1. L'amnistia nei confronti dei condannati è sempre concessa a condizione che costoro, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, diano prove effettive e costanti di buona condotta e di volontà di reinserimento sociale e il condannato non commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo.
2. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora il reato per il quale si procede rientri tra quelli previsti dal comma 1, sospende, anche d'ufficio, il procedimento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, il giudice, qualora sussistono le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, provvede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel caso contrario, revoca il provvedimento di sospensione. Durante la sospensione del procedimento disposta ai sensi del presente comma è sospeso il decorso dei termini di prescrizione.
3. Per coloro che sono stati condannati in primo grado a una pena superiore a quattro anni, l'amnistia è concessa qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 1), del codice penale, ovvero il colpevole abbia spontaneamente provveduto al risarcimento del danno, nonché, ove possibile, alle restituzioni e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.